Accesso civico

L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Con l’accesso civico semplice chiunque può richiedere all’ente di pubblicare dati, documenti ed informazioni obbligatori per legge, qualora rilevi che gli stessi non siano pubblicati sul sito internet istituzionale. Al fine di sapere quali sono le informazioni obbligatorie che il Comune è tenuto a pubblicare si veda l’Allegato 1

L’accesso civico dà a chiunque:

  • • la possibilità di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme;
  • • il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190 del 2012.

La procedura per la gestione dell’accesso civico del Comune di Sedriano è definita nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 5 del D.Lgs. 33/13, dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/13 e dalla Delibera A.N.AC. n. 50/13.

Soggetti che possono richiedere l’accesso civico

La richiesta di accesso civico può essere effettuata da chiunque rilevi l’inadempimento totale o parziale di un obbligo di pubblicazione da parte dell’ente. Essa:

  • • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che può essere una persona fisica, oppure una persona giuridica;
  • • non deve essere motivata;
  • • è gratuita.

Referente per l’accesso civico

La richiesta di accesso civico va presentata al Referente per l’accesso civico.

Il Referente per l’accesso civico del Comune di Sedriano è il Responsabile della Trasparenza.

Contatti del Referente per l’accesso civico:

  • • Mail: segretario@comune.sedriano.mi.it 
  • • Indirizzo: Via Fagnani 35 20018 Sedriano (MI)

Titolare del potere sostitutivo

Il Titolare del potere sostitutivo è colui al quale rivolgersi nel caso in cui il Referente per l’accesso civico non risponda alla richiesta di accesso civico presenta, oppure vi risponda in ritardo rispetto al termine previsto.

Il Titolare del potere sostitutivo è il Responsabile per l’Anticorruzione, individuato a sua volta nel Segretario Generale. Contatti del titolare del potere sostitutivo

Di seguito viene descritta la procedura di accesso civico. La procedura è consultabile anche sul sito istituzione, Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”, dove è possibile anche scaricare il modulo per effettuare la richiesta.

La procedura di accesso civico semplice

1. Effettuazione della richiesta

Chiunque rilevi che Il Comune di Sedriano non sta adempiendo pienamente ad un obbligo di pubblicazione previsto dalla legge, può compilare il Modulo di richiesta di accesso civico scaricandolo dal sito, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”.

Nel modulo, oltre alle altre informazioni richieste, è necessario specificare il dato, il documento, o l’informazione di cui si richiede la pubblicazione.

La richiesta è indirizzata al Referente dell’accesso civico

  • • via pec al seguente indirizzo: comune.sedriano@postemailcertificata.it
  • • consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Sedriano : Via Fagnani 35 20018 Sedriano (MI)

2. Presa in carico della richiesta

Il Referente per l’accesso civico, inoltre, provvede ad attivare la segnalazione interna ex art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs. 33/13 in relazione alla gravità dell’inadempimento.

 

3. Risposta dell’amministrazione

Il Referente per l’accesso civico esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all’utente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta. La risposta può essere di due tipi:

  • • Comunicazione di avvenuta pubblicazione. Qualora il dato, l’informazione o il documento non fossero effettivamente pubblicati o fossero incompleti, il Referente per l’accesso civico provvede a contattare i responsabili interessati al fine di disporne la pubblicazione tempestiva. A pubblicazione avvenuta, effettua la comunicazione al richiedente, nella quale viene riportato anche il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
  • • Comunicazione di pubblicazione già esistente. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Referente per l’accesso civico comunica tale fatto al richiedente, riportando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

 

4. Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Quest’ultimo, verificata la sussistenza dell’obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al referente per l’accesso civico.

La richiesta è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza:

 

5. Eventuale ricorso al TAR

Qualora il richiedente ritenga violati i propri diritti in materia di accesso civico, può richiedere il ricorso al TAR, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/10 (Codice del processo amministrativo).

 

L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il D.lgs. 97/2016 ha modificato quanto previsto dalle norme sulla trasparenza in materia di accessibilità dei dati e delle informazioni prevedendo all’art. 5 comma 2 che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

L’intento della riforma risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo dell’azione amministrativa e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nel promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività pubblica.

La trasparenza diventa quindi principio cardine dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

La procedura di accesso civico generalizzato

1.A chi indirizzare la richiesta

La richiesta può essere indirizzata alternativamente:
• all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
• al Responsabile dell’Area Affari generali:

via pec al seguente indirizzo: comune.sedriano@postemailcertificata.it
o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sedriano : Via Fagnani 35 20018 Sedriano (MI)
o via fax al numero: 0290398900
Il responsabile dell’Area Affari generali provvederà ad individuare il responsabile che detiene il dato, il documento o l’informazione richiesta e inoltrerà la richiesta.
 

2. Oggetto della richiesta

Chiunque voglia avere dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, può richiederli mediante l’accesso civico generalizzato.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, in quanto occorre indicare il dato, il documento o l’informazione con riferimento almeno alla loro natura e al loro oggetto.

L’Amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.

L’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 prevede delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.

Eccezioni assolute

L’accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, “ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”

Si rimanda alla delibera 1309 del 28 dicembre 2016 con cui l’ANAC ha approvato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell’accesso civico, per l’individuazione delle altre eccezioni assolute previste dalle norme di legge.

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

  • • via pec al seguente indirizzo: comune.sedriano@postemailcertificata.it
  • • consegna diretta all’Ufficio protocollo: Via Fagnani 35 20018 Sedriano (MI).
    • - all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
    • - al Responsabile dell’Area Affari generali:
      • o via pec al seguente indirizzo: comune.sedriano@postemailcertificata.it
      • o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sedriano : Via Fagnani 35 20018 Sedriano (MI)
      • o via fax al numero: 0290398900
    • - dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
    • - dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
    • - dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall’art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990

Eccezioni relative

Ai sensi del primo comma dell’art. 5-bis, decreto trasparenza, le esclusioni relative sono caratterizzate dalla necessità di adottare una valutazione della richiesta di accesso caso per caso, in merito alla sussistenza del pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati considerati meritevoli di una peculiare tutela dall’ordinamento.

L’accesso è così rifiutato se il diniego risulta necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti:

1) interessi pubblici:

  • a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • b) la sicurezza nazionale;
  • c) la difesa e le questioni militari;
  • d) le relazioni internazionali;
  • e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

2) interessi privati:

  • a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Le Linee Guida ANAC delibera 1309 del 28 dicembre 2016 hanno fornito esemplificazioni relative al contenuto degli interessi

di cui sopra, alle quali si rinvia espressamente.

3. Presa in carico della richiesta

Il Responsabile dell’Area che detiene il dato, l'informazione o il documento richiesto, che assume la responsabilità del procedimento, esamina la richiesta e, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. La comunicazione ai controinteressati sospende il termine di 30 gg previsto per comunicare la risposta al richiedente.

4. Risposta dell’amministrazione

Il Responsabile del procedimento come sopra individuato, provvede a fornire una risposta all’utente e agli eventuali controinteressati entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta di accesso, salvo il periodo di sospensione del termine previsto a favore dei controinteressati. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati e i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. In ogni caso, nella comunicazione all'utente e agli eventuali controinteressati, il responsabile del procedimento deve motivare il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013

5. Eventuale richiesta di riesame al RPCT

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deve fornire una risposta all’utente entro 20 giorni dalla richiesta, salvo il caso in cui sia necessario chiedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. Anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione.

6. Eventuale ricorso al Difensore civico regionale o al TAR

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile del procedimento o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente o il controinteressato, ai fini della tutela del proprio diritto, possono proporre ricorso al Difensore civico Regionale, secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 33/2013.

In ogni caso, il richiedente o il controinteressato, possono sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)

 

 

 

Documenti allegati

Data pubblicazione Documento
03/03/2021
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03/03/2021
PDF • 141,49 Kb
06/04/2017
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29/03/2018
PDF • 558,34 Kb
19/03/2019
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26/06/2023
PDF • 51,74 Kb
26/06/2023
PDF • 47,85 Kb
26/06/2023
PDF • 45,52 Kb
26/06/2023
PDF • 39,4 Kb
26/06/2023
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Ultimo aggiornamento: 26/06/2023