A chi è rivolto
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto è obbligatorio sugli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 12 kW.
Nello specifico:
- tutti gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore od uguale a 10 kW, a prescindere dal vettore energetico utilizzato (gas, gasolio, biomassa, energia elettrica) per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.);
- tutti gli impianti per il raffrescamento estivo con potenza termica utile nominale maggiore od uguale a 12 kW (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.) .
Sono esclusi:
- i caminetti a focolare aperto, gli scaldacqua unifamiliari e tutti gli impianti termici al di sotto della potenza di soglia (10 kW per generatori a fiamma)
- impianti per i quali è stata chiusa la fornitura di combustibile e/o che per un’eventuale accensione richieda necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato. La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto termico, devono essere comunicate dal responsabile di impianto entro 30 giorni a ARRR con l’apposito modulo (vedi ti potrebbe interessare).