Risparmio energetico - Accensione degli impianti di riscaldamento

L’accensione degli impianti termici destinati al riscaldamento invernale delle abitazioni e delle attività è consentita solo in determinati periodi, in base alla zona climatica di appartenenza. Il Comune di Capraia e Limite è classificato in zona climatica "D", secondo quanto disposto dal D.P.R. 412/1993.

Per questa zona climatica, l'esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ore giornaliere, comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 15 aprile.

I valori di temperatura consentiti sono:

  • 18 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (con una tolleranza massima di 2° in più);
  • 20 °C per tutti gli altri edifici tra cui le abitazioni (con una tolleranza massima di 2° in più).

Al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (come precisato dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013), quindi a Prato, per un massimo di 6 ore.

Inoltre il Sindaco con ordinanza, può ampliare o ridurre sia il periodo di esercizio degli impianti che la durata giornaliera di esercizio a condizione che vi siano "comprovate esigenze" (persistenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, oppure che vi sia la  necessità di ridurre le emissioni di gas combusti in atmosfera nei periodi nei quali Arpat rileva il reiterato superamento delle polveri sottili PM10, in questo caso il periodo di esercizio giornaliero dell'impianto viene ridotto (art. 5, comma 3 del D.P.R. 74/2013).

La manutenzione periodica del proprio impianto termico è un obbligo previsto, dal Regolamento Regionale n. 25/r del 2015 e dal D.Lgs 192/05, per ottimizzare il rendimento energetico della caldaia e contenere il consumo di energia.

Ultimo aggiornamento: 28/05/2025